Si segnala che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’apposizione della “postilla” o “apostille”.
La Turchia ha aderito a tale Convenzione, pertanto per gli atti pubblici turchi non c’è bisogno di recarsi presso l’Ambasciata e chiedere la legalizzazione, ma l’interessato può recarsi presso la competente autorità interna designata per ottenere l’apposizione della postilla sul documento. In Turchia, l’autorità competente all’apposizione dell’Apostille è la Prefettura/Vice Prefettura (Valilik/Kaymakamlık in turco). Così perfezionato il documento viene riconosciuto in Italia.
Se le autorità richiedono le traduzioni dei documenti, spetta agli utenti provvedere autonomamente a far tradurre i documenti di loro interesse rivolgendosi ad un notaio/traduttore giurato. La Cancelleria Consolare non effettua traduzioni. La traduzione effettuata dal traduttore giurato deve essere vidimata dal notaio e infine legalizzata tramite l’apposizione dell’Apostilla.
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