DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per entrare in Turchia è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio, con almeno cinque mesi di validità residua.
- E’ consentito l’ingresso con la sola carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi, per coloro che:
– entrano in Turchia attraverso tutte le frontiere, per via aerea e marittima;
– entrano in Turchia, dal confine greco e bulgaro, per via ferroviaria e per via terra. - E’ invece assolutamente necessario il passaporto, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi, per coloro che entrano nel Paese, per via terra e ferroviaria, dai confini del sud-est ed est della Turchia, ovvero dalle frontiere con la Georgia, l’Azerbaigian – exclave del Nakhicevan, l’Iran, l’Iraq e la Siria.
In ogni caso, il passaporto deve avere almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di entrata ed uscita.
Ai titolari di documenti che non presentino le sopra citate caratteristiche non sarà consentito l’ingresso nel Paese. Si segnala che non sempre è consentito, quando fermati per respingimento in frontiera, contattare il proprio Consolato/Ambasciata.
Per eventuali variazioni alla normativa relativa alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
In caso di violazione della normativa si segnala che sono previste sanzioni pecuniarie al momento dell’uscita dal Paese; in taluni casi può intervenire l’espulsione con divieto di reingresso.
Si raccomanda altresì di controllare sempre che il timbro venga apposto sia all’ingresso, sia all’uscita dal territorio turco. Si segnala, in particolare, che in caso di viaggi in mare dalla Turchia alle vicine isole greche e di ritorno sul territorio turco, la mancata apposizione del timbro di ingresso è considerata a tutti gli effetti ingresso illegale in Turchia, con conseguente espulsione e divieto di reingresso.
Si segnala infine che le richieste di ingresso da parte di stranieri che non presentino pagine vuote nei loro passaporti o documenti equivalenti verranno respinte.
VISTO DI INGRESSO
Il visto di ingresso non è necessario per motivi turistici per soggiorni inferiori a 90 giorni.
Si segnala invece che per viaggi con finalità diverse dal turismo e comunque per rimanere più di 90 giorni nell’arco di 180 giorni rimane l’obbligo del visto, così come in caso di precedenti respingimenti alla frontiera turca o precedente espulsione (anche in questi casi è assolutamente necessario contattare previamente le Rappresentanze turche all’estero).
I cittadini italiani che intendano risiedere o lavorare in Turchia dovranno ottenere il necessario visto e, una volta entrati in Turchia, richiedere quanto prima il pertinente permesso di soggiorno, se previsto.
Dal 5 gennaio 2016 le richieste per tutte le tipologie di visto dovranno essere effettuate attraverso il sito web https://www.konsolosluk.gov.tr/Visa/Index . Tramite il citato portale i richiedenti dovranno compilare il formulario on-line, caricare i documenti richiesti e richiedere un appuntamento presso la sede consolare di competenza per presentare i documenti originali. E’ inoltre obbligatorio il possesso di un’adeguata copertura assicurativa sanitaria per eventuali spese mediche necessarie durante il soggiorno nel Paese.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.mfa.gov.tr/vize-genel-bilgileri.tr.mfa . Si consiglia in ogni caso di rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche-consolari turche in Italia (o nel Paese di residenza) per eventuali informazioni di dettaglio o chiarimenti.
ACCREDITAMENTO TEMPORANEO PER I GIORNALISTI
Si ricorda che, per esercitare anche temporaneamente attività giornalistiche in Turchia (fino a 3 mesi), occorre ottenere un accreditamento temporaneo dalla Direzione per le Comunicazioni (Directorate of Communications, Iletisim Baskanligi) della Presidenza della Repubblica di Turchia. Maggiori informazioni a questo link
Si suggerisce di ottenere il permesso preventivamente per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità turche. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi direttamente ad una delle Rappresentanze consolari/diplomatiche turche in Italia.
VIAGGIARE CON ANIMALI
In linea generale, un visitatore può importare un cane o un gatto, purché sia accompagnato da un certificato di buona salute rilasciato (da non più di 15 giorni) da un veterinario che attesti che all’animale è stato somministrato il vaccino antirabbico nel periodo compreso tra 6 mesi e 14 giorni antecedenti. Detto certificato deve essere redatto o tradotto in lingua turca, oppure vidimato da un consolato turco. Tuttavia, nell’ambito delle misure restrittive disposte per evitare la diffusione del COVID-19, alla luce delle decisioni assunte dal Consiglio Scientifico del Ministero della Salute locale, è temporaneamente sospesa l’introduzione nel Paese, a qualsiasi scopo, sia in accompagnamento di passeggeri che a titolo commerciale, di animali esotici ed invertebrati, anfibi, cani, gatti, furetti, pesci d’acquario, rettili, roditori, conigli domestici ed ogni uccello, in provenienza da qualsiasi paese estero, ad eccezione di quanto costituisca operazione già avviata. E’ stata poi introdotta la possibilità, per animali domestici quali cani, gatti, uccelli e pesci d’acquario curati tra le mura domestiche, dotati di tessera sanitaria e non aventi scopo commerciale, di viaggiare in accompagnamento al proprio padrone, con l’applicazione di un isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni per tali categorie di animali insieme ai loro padroni, al ritorno dall’estero.
FORMALITA’ DOGANALI E VALUTARIE
Per i visitatori temporanei non sono previste restrizioni all’importazione di valuta straniera.
Al fine di non incorrere in pesanti ammende occorre evitare l’acquisto, al di fuori dei normali circuiti commerciali di: coralli, pesci fossili e oggetti di antiquariato.
Le merci importate nel Paese, via terra o area, devono essere sdoganate entro 20 giorni; le merci importate via mare devono essere sdoganate entro 45 giorni. Allo scadere di tali termini le merci vengono nazionalizzate o vendute all’asta dallo Stato.