L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’A.I.R.E.
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come iscriversi all’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST-IT – Servizi Consolari Online compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta.
Per portare a termine la procedura occorrono:
- documento d’identità italiano in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi;
- documentazione comprovante la residenza stabile e legale nella circoscrizione consolare, da cui si evincano il nome e l’indirizzo (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, bollette di utenze residenziali intestate, contratti, ecc.);
- permesso di soggiorno o lavoro (per i doppi cittadini italo-turchi documento di identità turco)
- modulo di richiesta generato dal portale dopo l’inserimento dei dati. Occorre stamparlo, firmarlo e scansionarlo, e caricare poi la scansione sul portale.
I documenti devono essere in formato PDF e ogni file deve avere una dimensione massima di 1 MB.
L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).
Per trovare l’Ufficio consolare competente per il territorio di residenza si suggerisce la consultazione del sito web FAST-IT – Servizi Consolari Online.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Variazione dei dati d’iscrizione all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (residenza, stato civile, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, cambio di nome).
Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia, ma – se il cittadino italiano risiede all’estero – il Comune italiano può essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell’interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.
La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Se si è già iscritti all’A.I.R.E., il portale Fast-It consente di comunicare la variazione della residenza per sé ed i propri familiari selezionando “Anagrafe Consolare/AIRE/Elettorale – Comunicare la variazione della propria residenza” tra i servizi disponibili. Tale opzione è possibile sia se si cambia indirizzo rimanendo nella medesima circoscrizione consolare, sia se la nuova residenza si trova in una diversa circoscrizione consolare. Il modulo è disponibile qui.
Iscrizione all’A.I.R.E. di un minore
L’iscrizione all’A.I.R.E. del minore italiano nato all’estero, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell’atto di nascita.
L’iscrizione all’A.I.R.E. del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all’estero, viene fatta direttamente dall’Ufficiale d’Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provvederà ad informare l’Ufficio Consolare per l’aggiornamento dell’anagrafe consolare.
L’iscrizione all’A.I.R.E. dei minori italiani o doppi cittadini è obbligatoria, sia che essi convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero. In questo ultimo caso, la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere presentata sia dal genitore italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Rientro definitivo in Italia e Cancellazione dall’A.I.R.E.
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente).
Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita; oppure dopo la effettuazione di due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Per ulteriori chiarimenti o richieste di assistenza è possibile contattare l’Ufficio Consolare all’indirizzo mail: consolare.ambankara@esteri.it
Allegati:
Modulo di richiesta iscrizione/aggiornamento AIRE