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Autoveicoli e Patenti di guida

PATENTI DI GUIDA

La normativa turca fissa a sei mesi la validità per la circolazione stradale in Turchia delle patenti emesse dalle Autorità di Paesi stranieri.

Oltre questo termine, le patenti di guida emesse dalle Autorità italiane devono essere convertite in patenti turche. I trasgressori rischiano pesanti sanzioni stradali.

Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l’obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente turca corrispondente a quella italiana.

Per la conversione della patente italiana, il riferimento normativo è il nuovo Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, entrato in vigore il 18 luglio 2023.

Sono esenti dall’obbligo di conversione le patenti di coloro che godono di immunità diplomatica, le quali restano valide per periodi indefiniti.

Il servizio di rinnovo delle patenti italiane presso le Rappresentanze diplomatico-consolari ex art. 126, comma 9, del Codice della Strada è ancora attivo senza limiti solo per i connazionali presenti in via temporanea. Per i connazionali residenti il servizio di rinnovo è mantenuto ai soli fini della conversione o dell’imminente rientro in Italia e sarà possibile usufruirne una sola volta.

 

CONVERSIONE DELLA PATENTE PER I CONNAZIONALI RESIDENTI IN TURCHIA

Gli Uffici turchi competenti sono le Direzioni provinciali e distrettuali di anagrafe (İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğü).

I documenti richiesti sono:

  • Originale della patente da convertire. La patente verrà ritirata al momento della consegna della nuova patente;
  • Fotocopia della patente da convertire;
  • Traduzione della patente autenticata dal notaio o dall’Ufficio consolare;
  • Documento di riconoscimento;
  • Certificato medico per la patente di guida, anche attestante il gruppo sanguigno;
  • Ricevuta dei pagamenti necessari effettuati presso le banche convenzionate oppure presso gli uffici delle tasse (imposta per la patente, costo stampato a valore e costo servizio);
  • 2 foto tessere (5×6 cm, a sfondo bianco, biometrico) o1 fotografia biometrica scattata secondo gli standard ICAO negli ultimi sei mesi;
  • Certificato di studi con traduzione autenticata dal notaio o dall’Ufficio consolare;
  • Un certificato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente in Turchia, da cui risultino, oltre ai dati fondamentali della patente, la data di conseguimento dell’abilitazione e se il documento da convertire deriva da conversione di altra patente estera, come previsto dall’art. 8 del menzionato Accordo. Per ottenere tale certificato, è necessario esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente la propria patente italiana; è anche possibile anticiparne una scansione via e-mail all’indirizzo consolare.ambankara@esteri.it ed esibire l’originale al momento del ritiro del certificato.

L’Autorità turca può riservarsi di richiedere alle Autorità italiane informazioni ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente e i dati in essa riportati.

Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene ritirata e restituita alle Autorità italiane, che provvedono a revocarla secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992).

Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, è possibile guidare in Italia con la patente straniera fino a un anno dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).

 

RINNOVO DELLA PATENTE

Ai soli fini della conversione o dell’imminente rientro in Italia, e per una sola volta, i titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di cinque anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopodiché la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.

Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.

A tale scopo i titolari di patente italiana dimoranti nella nostra circoscrizione consolare devono:

  • richiedere a uno dei medici di fiducia dell’Ufficio consolare un certificato medico che verifichi la sussistenza dei requisiti psico-fisici di legge. Il costo del certificato è a carico dell’interessato;
  • presentarsi presso la Cancelleria Consolare con il certificato medico, la patente scaduta (da non oltre cinque anni) e due fototessere recenti.

Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria. La patente di guida deve essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Il rinnovo della patente si effettua a pagamento secondo le vigenti tariffe consolari.

RADIAZIONE DAL PRA

Radiazione dal PRA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

 

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