Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Turchia si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, l’Ufficio consolare riceve gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione.
Il settore di Stato Civile dell’Ufficio consolare, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione di Ankara nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
- Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali (gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani);
- Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
- Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
Per poter usufruire di questi servizi, il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza in Turchia deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
NASCITA
I figli di cittadini italiani, anche se nati in Turchia ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:
- atto di nascita plurilingue (Formulario A), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, art. 8, di cui è firmataria anche la Turchia –come specificato sul retro del modulo plurilingue rilasciato dalle Autorità turche – gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente;
- documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).
A seguito della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’atto di nascita dovrà essere accompagnato da una prova della comune volontà dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.
La comune volontà dei genitori può essere espressa dinanzi alle autorità di Stato Civile locale e deve essere, in tal caso, riportata nell’atto di nascita o in un documento allegato. Laddove tale volontà non sia stata espressa dinanzi alle autorità locali, si fa salva la possibilità per i genitori (entrambi di cittadinanza italiana) di manifestare la volontà comune presso gli Uffici consolari competenti contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’ atto di nascita firmato dalle autorità turche.
MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato in Turchia per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato. Gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
DIVORZIO
Una sentenza di divorzio pronunciata in Turchia non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
- la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
- la traduzione ufficiale della sentenza;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta in Turchia deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto e legalizzato presso la Prefettura Turca col timbro APOSTILLE (in quanto sia l’Italia che la Turchia sono firmatarie della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);
- documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto.
Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.