Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Turchia si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare, l’Ufficio consolare riceve gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione.
Il settore di Stato Civile dell’Ufficio consolare, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione di Ankara nell’espletamento delle seguenti pratiche:
- Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
- Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali (gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani);
- Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
- Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
Per poter usufruire di questi servizi, il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza in Turchia deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
NASCITA
Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all’estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.
La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.
Per approfondimenti, si rimanda a Cittadinanza.
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L’Ufficio consolare dovrà pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.
A seguito della conversione del Decreto Legge n.36/2025 nella Legge 23/05/2025 n. 74, il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1. Il minore non ha né può avere un’altra cittadinanza.
Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applica questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).
Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.
2. Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio/a.
Se il genitore è cittadino italiano per nascita, il momento a partire dal quale è possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia è quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).
Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (cioè dal giorno successivo alla prestazione del giuramento).
Importante: Non rileva la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
3. Il minore è in possesso di un’altra cittadinanzae un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
ATTENZIONE: Nel caso di nonno/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore non deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana
Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.
Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare l’Ufficio consolare all’indirizzo ambankara.consolare@esteri.it.
4. Acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Se il minore non rientra in una delle categorie sopra esposte (CASO 1, CASO 2, CASO 3) non è “automaticamente italiano”. I figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis) potrebbero però soddisfare i requisiti relativi all’acquisto di cittadinanza per beneficio di legge (Art. 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025). Si rimanda alla pagina “CITTADINANZA” per maggiori informazioni.
Per maggiori informazioni sull’acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” in favore di minori, si rimanda a: Cittadinanza per beneficio di legge (art.4) – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure contattare l’Ufficio consolare all’indirizzo ambankara.consolare@esteri.it.
REQUISITI E MODALITA’ PER LA REGISTRAZIONE
Per effettuare la comunicazione di una nascita, è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio Consolare inviando una mail a ambankara.consolare@esteri.it. In occasione dell’appuntamento occorre presentare i seguenti documenti:
- atto di nascita plurilingue (Formulario A), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, art. 8, di cui è firmataria anche la Turchia –come specificato sul retro del modulo plurilingue rilasciato dalle Autorità turche – gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente;
- documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).
A seguito della sentenza n. 286/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L’atto di nascita dovrà essere accompagnato da una prova della comune volontà dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.
La comune volontà dei genitori può essere espressa dinanzi alle autorità di Stato Civile locale e deve essere, in tal caso, riportata nell’atto di nascita o in un documento allegato. Laddove tale volontà non sia stata espressa dinanzi alle autorità locali, si fa salva la possibilità per i genitori (entrambi di cittadinanza italiana) di manifestare la volontà comune presso gli Uffici consolari competenti contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita firmato dalle autorità turche.
MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato in Turchia per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato. Gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
DIVORZIO
Una sentenza di divorzio pronunciata in Turchia non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
- la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
- la traduzione ufficiale della sentenza;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta in Turchia deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto e legalizzato presso la Prefettura Turca col timbro APOSTILLE (in quanto sia l’Italia che la Turchia sono firmatarie della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961);
- documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto.
Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.