La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le seguenti modalità:
- Cittadinanza iure sanguinis e adozione
- Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
- Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
- Riacquisto della cittadinanza
- Cittadinanza per matrimonio o unione civile
- Riconoscimento in base a leggi speciali
- Certificato di “non rinuncia”
- Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)
- Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)
- Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo
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L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis oppure della sua acquisizione in alcuni casi di naturalizzazione (matrimonio, servizio prestato all’estero o meriti speciali) è consultabile qui.