{"id":186,"date":"2023-05-01T08:01:24","date_gmt":"2023-05-01T06:01:24","guid":{"rendered":"https:\/\/ambankara.esteri.it\/?page_id=186"},"modified":"2026-06-10T09:23:48","modified_gmt":"2026-06-10T07:23:48","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambankara.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio consolare dell\u2019Ambasciata d&#8217;Italia in Turchia si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l\u2019Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell\u2019ufficio che attestino appunto lo &#8220;stato civile&#8221; di ciascun individuo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l&#8217;Ufficio consolare riceve gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il settore di Stato Civile dell&#8217;Ufficio consolare, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione di Ankara nell&#8217;espletamento delle seguenti pratiche:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all\u2019albo consolare;<\/li>\n<li>Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali (gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani);<\/li>\n<li>Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perch\u00e9 ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;<\/li>\n<li>Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter usufruire di questi servizi, il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza in Turchia deve prima iscriversi all&#8217;<a href=\"http:\/\/www.ambasciataankara.esteri.it\/ambasciata_ankara\/it\/informazioni-e-servizi\/servizi_consolari\/anagrafe\">Anagrafe degli Italiani Residenti all&#8217;Estero (A.I.R.E.)<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\"><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all\u2019estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.<\/p>\n<p>La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.<\/p>\n<p><strong>Per approfondimenti, si rimanda a\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\"><strong>Cittadinanza<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare dovr\u00e0 pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.<\/p>\n<p>A seguito della conversione del Decreto Legge n.36\/2025 nella Legge 23\/05\/2025 n. 74,<strong>\u00a0il minore nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0<strong>da un genitore cittadino italiano<\/strong>\u00a0<strong>non \u00e8 automaticamente cittadino italiano<\/strong>\u00a0<strong><u>salvo che ricorra almeno una delle seg<\/u><u>uenti condizioni<\/u>:<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>1. Il minore non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere un\u2019altra cittadinanza<\/strong>.<\/p>\n<p>Si considera possedere un\u2019altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in<strong>\u00a0maniera del tutto automatica<\/strong>\u00a0(ad esempio\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0per trasmissione da uno dei genitori oppure\u00a0<em>iure soli<\/em>\u00a0per nascita in un Paese che applica questo principio)\u00a0<strong>oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilit\u00e0 di diniego da parte delle autorit\u00e0 straniere competenti<\/strong>\u00a0(ad esempio \u201ccittadinanza per opzione\u201d prevista per i figli nati all\u2019estero).<\/p>\n<p><strong>Importante:\u00a0<\/strong>anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>2. Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e il genitore cittadino italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio\/a.<\/strong><\/p>\n<p>Se il genitore \u00e8 cittadino italiano\u00a0<u>per nascita<\/u>, il momento a partire dal quale \u00e8 possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia \u00e8 quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).<\/p>\n<p>Si precisa che se il genitore cittadino italiano\u00a0<u>ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza<\/u>\u00a0deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi\u00a0<u>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/u>\u00a0(cio\u00e8 dal giorno successivo alla prestazione del giuramento).<\/p>\n<p><strong>Importante:\u00a0<\/strong>Non rileva la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>3. Il minore <strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<strong>e un nonno\/nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana.<\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n<p>ATTENZIONE: Nel caso di nonno\/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0<strong>deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana<\/strong><\/p>\n<p>Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p>Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare l\u2019Ufficio consolare all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:ambankara.consolare@esteri.it\">ambankara.consolare@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>4. Acquisto della cittadinanza per BENEFICIO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all\u2019estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.<\/strong><\/p>\n<p>Se il minore non rientra in una delle categorie sopra esposte (CASO 1, CASO 2, CASO 3) non \u00e8 \u201cautomaticamente italiano\u201d.\u00a0<strong>I figli minori di almeno un genitore CITTADINO ITALIANO PER NASCITA (iure sanguinis)\u00a0<\/strong>potrebbero per\u00f2 soddisfare i requisiti relativi all\u2019acquisto di cittadinanza per <strong>beneficio di legge<\/strong> (Art. 4, comma 1-bis, Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36\/2025). Si rimanda alla pagina\u00a0<strong>\u201c<\/strong><a href=\"https:\/\/conslondra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/\"><strong>CITTADINANZA<\/strong><\/a><strong>\u201d\u00a0<\/strong>per maggiori informazioni.<\/p>\n<p><strong>Per maggiori informazioni sull\u2019acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d in favore di minori, si rimanda a:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/?page_id=29867\"><strong>Cittadinanza per beneficio di legge (art.4) \u2013 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/strong><\/a> oppure contattare l\u2019Ufficio consolare all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:ambankara.consolare@esteri.it\">ambankara.consolare@esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p><strong>REQUISITI E MODALITA\u2019 PER LA REGISTRAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Per effettuare la comunicazione di una nascita, \u00e8 necessario fissare un appuntamento con l\u2019Ufficio Consolare inviando una mail a <a href=\"mailto:ambankara.consolare@esteri.it\">ambankara.consolare@esteri.it<\/a>. In occasione dell\u2019appuntamento occorre presentare i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>atto di nascita plurilingue (Formulario A)<\/strong>, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si risiede. Sulla base della Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, art. 8, di cui \u00e8 firmataria anche la Turchia \u2013come specificato sul retro del modulo plurilingue rilasciato dalle Autorit\u00e0 turche \u2013 gli estratti plurilingue sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati a detta Convenzione senza legalizzazione o formalit\u00e0 equivalente;<\/li>\n<li><strong>documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori<\/strong> (carta d\u2019identit\u00e0, passaporto italiano) o dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A seguito della sentenza n. 286\/2016 della Corte Costituzionale sono ricevibili ai fini della trascrizione anche gli atti di nascita, presentati da genitori di cittadinanza italiana, che rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno. L\u2019atto di nascita dovr\u00e0 essere accompagnato da una prova della comune volont\u00e0 dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.<\/p>\n<p>La comune volont\u00e0 dei genitori pu\u00f2 essere espressa dinanzi alle autorit\u00e0 di Stato Civile locale e deve essere, in tal caso, riportata nell\u2019atto di nascita o in un documento allegato. Laddove tale volont\u00e0 non sia stata espressa dinanzi alle autorit\u00e0 locali, si fa salva la possibilit\u00e0 per i genitori (entrambi di cittadinanza italiana) di manifestare la volont\u00e0 comune presso gli Uffici consolari competenti contestualmente alla richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita firmato dalle autorit\u00e0 turche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/nascita_0.html\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il matrimonio celebrato in Turchia per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune competente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cittadino italiano regolarmente iscritto all\u2019AIRE dovr\u00e0 rivolgersi all\u2019Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potr\u00e0 poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorit\u00e0 straniere competenti o presso il consolato. Gli uffici consolari italiani in Turchia possono celebrare il matrimonio consolare esclusivamente tra due cittadini italiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cittadino italiano residente in Italia dovr\u00e0 invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potr\u00e0 poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorit\u00e0 straniere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sar\u00e0 cura dell\u2019interessato poi presentare al Consolato competente l\u2019atto di matrimonio rilasciato dalle Autorit\u00e0 locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/matrimonio_0.html\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DIVORZIO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una sentenza di divorzio pronunciata in Turchia non \u00e8 considerata automaticamente valida in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I documenti che occorrono per la trascrizione sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);<\/li>\n<li>la traduzione ufficiale della sentenza;<\/li>\n<li>la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;<\/li>\n<li>una fotocopia di tutta la documentazione presentata.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l\u2019Ufficio consolare provvede all\u2019invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/riconoscimento-di-sentenze-straniere.html\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MORTE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La morte di un cittadino italiano avvenuta in Turchia deve essere trascritta in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I documenti necessari per registrare il decesso sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\" type=\"disc\">\n<li>atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto e legalizzato presso la Prefettura Turca col timbro APOSTILLE (in quanto sia l&#8217;Italia che la Turchia sono firmatarie della Convenzione dell&#8217;Aja del 5 ottobre 1961);<\/li>\n<li>documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d\u2019identit\u00e0, passaporto.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorit\u00e0 dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell\u2019invio da parte dei consolati ai comuni competenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/servizi\/italiani-all-estero\/stato-civile\/morte_0.html\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. 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