{"id":185,"date":"2023-05-01T08:01:52","date_gmt":"2023-05-01T06:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambankara.esteri.it\/?page_id=185"},"modified":"2024-03-15T14:09:58","modified_gmt":"2024-03-15T13:09:58","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambankara.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sono esentati\u00a0dall\u2019obbligo dell\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Come iscriversi all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. La richiesta va effettuata attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">FAST-IT \u2013 Servizi Consolari Online<\/a> compilando l\u2019apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare\u00a0la documentazione richiesta.<\/p>\n<p>Per portare a termine la procedura occorrono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>documento d\u2019identit\u00e0 <\/strong><strong>italiano<\/strong> in corso di validit\u00e0, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi;<\/li>\n<li><strong>documentazione comprovante la residenza stabile e legale <\/strong>nella circoscrizione consolare, da cui si evincano <strong>il nome e l\u2019indirizzo<\/strong> (es. certificato di residenza rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 locale, bollette di utenze residenziali intestate, contratti, ecc.);<\/li>\n<li><strong>permesso di soggiorno o lavoro<\/strong> (per i doppi cittadini italo-turchi documento di identit\u00e0 turco)<\/li>\n<li><strong>modulo di richiesta <\/strong>generato dal portale dopo l\u2019inserimento dei dati. Occorre stamparlo, firmarlo e scansionarlo, e caricare poi la scansione sul portale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I documenti devono essere in formato PDF e ogni file deve avere una dimensione massima di 1 MB.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai\u00a0dati\u00a0in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470\/1988).<\/p>\n<p>Per trovare l\u2019Ufficio consolare competente per il territorio di residenza si suggerisce la consultazione del sito web <a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/services\/consulate\/find-consulate.sco?sCode=%28null%29\">FAST-IT \u2013 Servizi Consolari Online<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Variazione dei dati d\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano ha l\u2019obbligo di comunicare al proprio Comune tutte le variazioni dei dati anagrafici (residenza, stato civile, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, cambio di nome).<\/p>\n<p>Il Comune italiano riceve automaticamente notizia di tali variazioni se esse si verificano in Italia, ma \u2013 se il cittadino italiano risiede all\u2019estero \u2013 il Comune italiano pu\u00f2 essere informato dei cambiamenti intervenuti solo su iniziativa dell\u2019interessato e tramite il Consolato italiano del luogo di residenza.<\/p>\n<p>La tempestiva comunicazione al Consolato dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica \u2013 oltre ad essere un dovere del cittadino \u2013 consentir\u00e0 agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all\u2019estero, facilitando sia l\u2019erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all\u2019estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.<\/p>\n<p><strong>Se si \u00e8 gi\u00e0 iscritti all\u2019A.I.R.E., il portale Fast-It consente di comunicare la variazione della residenza per s\u00e9 ed i propri familiari selezionando \u201c<\/strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/services\/service-info.sco?serviceId=91&amp;sCode=RCR\"><strong>Anagrafe Consolare\/AIRE\/Elettorale \u2013 Comunicare la variazione della propria residenza<\/strong><\/a><strong>\u201d tra i servizi disponibili.<\/strong> Tale opzione \u00e8 possibile sia se si cambia indirizzo rimanendo nella medesima circoscrizione consolare, sia se la nuova residenza si trova in una diversa circoscrizione consolare. Il modulo \u00e8 disponibile <a href=\"https:\/\/ambankara.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/modulo-iscrizione-AIRE.doc\">qui<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Iscrizione all\u2019A.I.R.E. di un minore<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. del minore italiano nato all\u2019estero, i cui genitori risiedono all\u2019estero, viene fatta contestualmente alla trascrizione dell\u2019atto di nascita.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. del minore italiano nato in Italia, i cui genitori risiedono all\u2019estero, viene fatta direttamente dall\u2019Ufficiale d\u2019Anagrafe in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune provveder\u00e0 ad informare l\u2019Ufficio Consolare per l\u2019aggiornamento dell\u2019anagrafe consolare.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. dei minori italiani o doppi cittadini \u00e8 obbligatoria, sia che essi convivano con il solo genitore italiano, sia che convivano con il solo genitore straniero. In questo ultimo caso, la richiesta di iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00a0pu\u00f2 essere presentata sia dal genitore italiano non convivente sia dal genitore straniero convivente.<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla <strong>Legge 30 dicembre 2023, n. 213<\/strong>. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n<p><strong>Rientro definitivo in Italia e Cancellazione dall\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente).<\/p>\n<p>Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>La cancellazione dall\u2019A.I.R.E. avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita; oppure dopo la effettuazione di due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per ulteriori chiarimenti o richieste di assistenza \u00e8 possibile contattare l\u2019Ufficio Consolare all\u2019indirizzo mail: <a href=\"mailto:consolare.ambankara@esteri.it\">consolare.ambankara@esteri.it<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/\">Per saperne di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<p><strong>Allegati:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambankara.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/modulo-iscrizione-AIRE.doc\">Modulo di richiesta iscrizione\/aggiornamento AIRE<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 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