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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le seguenti modalità:

  • Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis
  • Cittadinanza per matrimonio e unione civile
  • Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età
  • Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età
  • Attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori
  • Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore età
  • Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)
  • Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)
  • Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo

Per ogni informazione contattare l’indirizzo email consolare.ambankara@esteri.it 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis oppure della sua acquisizione in alcuni casi di naturalizzazione (matrimonio, servizio prestato all’estero o meriti speciali) è consultabile qui.

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