La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.2.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le seguenti modalità:
- Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis
- Cittadinanza per matrimonio e unione civile
- Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età
- Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età
- Attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori
- Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore età
- Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)
- Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)
- Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo
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L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis oppure della sua acquisizione in alcuni casi di naturalizzazione (matrimonio, servizio prestato all’estero o meriti speciali) è consultabile qui.