L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni anche su: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/autocertificazione.html
Autocertificazione dello status di immigrato ai fini dell’assistenza sanitaria urgente in Italia.
Il decreto del Ministro della Salute del1 febbraio 1996, in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale, prevede che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.
Con le modifiche apportate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 45 – T.U. in materia di documentazione amministrativa e dalla legge 12/11/2011, n. 183, il Ministero della Salute ha tuttavia confermato che la condizione di emigrato ora può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A- di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana e di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure
B- di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’AIRE.
Mediante tali dichiarazioni sostitutive presso le ASL di competenza, i cittadini italiani potranno fruire in Italia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale.